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Sez. 3, Sentenza n. 5392 del 16/10/1979 (Rv. 401977 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ACCERTAMENTO DEL POTERE DEL GIUDICE DI EMANARE LA SENTENZA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA - MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE COLLOCATO A RIPOSO SUCCESSIVAMENTE ALLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401977-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ACCERTAMENTO DEL POTERE DEL GIUDICE DI EMANARE LA SENTENZA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA - MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE COLLOCATO A RIPOSO SUCCESSIVAMENTE ALLA DELIBERAZIONE.*

La sentenza esiste fin dal momento della deliberazione, cosicche per stabilire se il giudice avesse o meno il potere di emanarla, occorre riferirsi al momento predetto, e non a quello della pubblicazione, che, fra le altre operazioni, comprende la sottoscrizione, la quale deve riflettere la necessaria identita delle persone dei firmatari con coloro che hanno partecipato alla deliberazione. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il consigliere estensore, in servizio alla data della deliberazione della sentenza, l'avesse sottoscritta dopo il suo collocamento a riposo). (Conf 1246/59; (Conf 1704/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)