Sez. T, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 (Rv. 674096-02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Esenzione IMU - ATERP - Art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996 - Alloggi assegnati - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'esenzione IMU - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile agli alloggi di edilizia sociale dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale
pubblica della Calabria (ATERP) che non hanno i requisiti di alloggi sociali, ma di edilizia residenziale pubblica e concessi in locazione, i cui canoni, secondo l'art. 33 della l.r. Calabria n. 32 del 1996, seppure inferiori a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e non escludono il carattere economico dell'attività svolta, comportando così l'agevolazione della sola detrazione di imposta, di cui allo stesso art. 13, comma 10, citato.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008, Legge Reg. Calabria 25/11/1996 num. 32 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)