REGOLAMENTO (CEE) N. 974/71 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 1971 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,
vista la proposta della Commissione,
considerando che nelle ultime settimane all'interno della Comunità alcuni mercati valutari sono stati perturbati da movimenti speculativi che hanno determinato un afflusso anormale di capitali a breve termine; che tale afflusso era di natura tale da provocare nelle economie interessate un aumento eccessivo della massa monetaria e quindi effetti inflazionistici pericolosi per lo sviluppo economico;
considerando che per mettere fine ai movimenti anormali di capitali, il Consiglio ha espresso la propria comprensione affinché, in taluni casi, gli Stati membri possano allargare, per un periodo limitato, i margini di fluttuazione dei tassi di cambio delle loro monete in confronto alle loro parità attuali;
considerando che, se in uno Stato membro il tasso di cambio effettivo si scosta dalla parità ufficiale al di là di un certo limite, possono sorgere serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune; che, infatti, gli scambi ai quali si applica il tasso di cambio effettivo possono effettuarsi ad un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi di intervento o di acquisto previsti dalla regolamentazione comunitaria sulla base della parità ufficiale;
considerando che da tale situazione possono derivare nello Stato membro interessato una disorganizzazione del sistema d'intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria e movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo;
considerando che sembra motivato prevenire tali difficoltà prevedendo la possibilità per lo Stato membro interessato di applicare, nel quadro delle disposizioni comunitarie, un sistema di importi di compensazione negli scambi con gli Stati membri e con i paesi terzi;
considerando che gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore al limite della fluttuazione autorizzata dalla regolamentazione internazionale, esso è autorizzato
a) a riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi,
b) a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi,
importi di compensazione per i prodotti determinati in appresso ed alle condizioni sotto indicate.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano:
a) ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;
b) ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'articolo 235 del trattato.
Questa facoltà si esercita soltano se l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli.
Art. 2
1.
Per i prodotti per i quali sono previste misure d'intervento gli importi di compensazione sono pari agli importi ottenuti applicando ai prezzi la percentuale rappresentante il divario tra:
— la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarata al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo,
— la media aritmetica dei tassi di cambio in contanti, rilevati durante un periodo da determinare, tra detta moneta ed il dollaro degli Stati Uniti di America.
e
2. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono.
3. Tuttavia, per quanto riguarda gli scambi di uno Stato membro di cui all'articolo 1 con un altro Stato membro di cui allo stesso articolo, l'importo di compensazione applicabile ad un determinato prodotto viene diminuito dell'importo di compensazione applicato a tale prodotto nell'altro Stato membro.
Art. 3
Se il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente, la Commissione modifica gli importi di compensazione in base alla variazione del divario.
Art. 4
1. Se la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non supera in alcuno Stato membro il 2,5 % non viene stabilito alcun importo di compensazione.
2. Per i prodotti, per i quali l'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 è di modesta entità rispetto al loro valore medio, non viene stabilito alcun importo di compensazione.
Art. 5
Fino a quando gli Stati membri interessati sono in grado di riscuotere gli importi di compensazione all'importazione, essi possono subordinare l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 alla costituzione di un deposito cauzionale destinato a garantire la riscossione di detti importi.
Art. 6
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, che potrebbero comportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agraria comune, vengono adottate seguendo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2434/702, o, secondo il caso, al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Salvo le disposizioni di cui all'articolo 3, le modalità d'applicazione comportano in particolare la fissazione degli importi di compensazione.
Art. 7
Non puo essere fatto uso parziale o temporaneo dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
Art. 8
1. Il presente regolamento è applicabile a datare dal 12 maggio 1971.
2. Esso cessa di essere applicabile a decorrere dal momento in cui tutti gli Stati membri interessati applicano nuovamente la regolamentazione internazionale relativa ai margini di fluttuazione dei tassi di cambio intorno alla parità ufficiale.
3. La Commissione presenta ogni mese al Consiglio una relazione sulle condizioni di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 12 maggio 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. SCHUMANN