Sez. 5, Sentenza n. 3096 del 21/01/1997 Ud. (dep. 02/04/1997) Rv. 207859 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI | Trattata con le forme ordinarie del processo penale - Interpretazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI
Il disposto dell'art.573 cod.proc.pen., quando prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili sia - tra l'altro - trattata "con le forme ordinarie del processo penale", ha per referente ogni rituale modalità di trattazione del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartenga il provvedimento impugnato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, la S.C. non ha ritenuto plausibile la doglianza che prendeva di mira "la trattazione camerale - in luogo di quella pubblica - della causa di appello").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 573
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)