Sez. 3, Sentenza n. 24052 del 13/11/2009 (Rv. 610664 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Conflitto tra diritti di prelazione attribuiti da norme diverse - Composizione - Criterio della priorità temporale - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di alienazione di beni patrimoniali dello Stato.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il conflitto tra due contrapposti diritti di prelazione non può essere risolto a favore di colui che per primo abbia conseguito il possesso del bene che ne forma oggetto (secondo la regola di prevalenza della priorità temporale: "qui prior in tempore, potior in iure"), in quanto tale criterio non ha portata generale, e può essere applicato solo quando sia espressamente richiamato da una norma di legge. Ne consegue che nella ipotesi in cui dopo l'alienazione a privati di un terreno di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Comune interessato abbia esercitato il diritto di prelazione, previsto dalla stessa norma, ed in conseguenza di ciò il primo aggiudicatario eserciti il diritto di riscatto ex art. 8, comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590, assumendo di possederne i relativi requisiti, il conflitto tra questi diritti va risolto attraverso la valutazione circa la sussistenza o meno in capo al retraente dei requisiti di legge, ivi compresa, in virtù degli strumenti urbanistici applicabili, la perdurante destinazione del terreno ad uso agricolo ovvero ad un uso con esso compatibile.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 99 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 14 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)