Sez. 1, Sentenza n. 2870 del 07/12/1966 (Rv. 325451 - 01)
CONSORZI - IN GENERE - FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI - ELEMENTI E DISCIPLINA - RAPPORTI - CON LE COOPERATIVE CONSORZIATE - RAPPORTO ORGANICO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DEI CONSORZI DI PRODUZIONE E SCAMBI.*
CONSORZI - IN GENERE - FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO AMMISSIBILI AI PUBBLICI APPALTI - ELEMENTI E DISCIPLINA - RAPPORTI - CON LE COOPERATIVE CONSORZIATE - RAPPORTO ORGANICO - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DEI CONSORZI DI PRODUZIONE E SCAMBI.*
I consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti sono disciplinati dalla legge 26 giugno 1909, n.422, e dal regolamento approvato con R.d. 12 febbraio 1911, n.278 -disciplina ancora attuale per il generico riferimento dell'art. 2602 cod. civ. a leggi speciali e in particolare per l'art. 13 lett. B) d.l.G.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Detta regolamentazione non preclude l'applicabilita di principi e di norme inerenti alla disciplina codificata dei consorzi per il coordinamento della produzione e scambi di attivita esterna, comuni, infatti, sono la finalita fondamentale e la preminenza di pubblici interessi inoltre la stessa legge del 1909 richiama, per quanto non previsto e non incompatibile con la stessa, le norme del codice ed il DLGCPS n.1577 comprende anche i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti nell'ambito dei provvedimenti e degli istituti destinati ad attuare la cooperazione. Per entrambi i tipi di consorzi sono elementi sostanzialmente comuni la permanenza della autonomia dei consorziati, l'assunzione di obbligazioni da parte del consorzio per conto dei consorziati con impegno del proprio nome e della propria responsabilita, l'esistenza di un patrimonio autonomo (fondo consortile), l'assunzione da parte dei consorziati, in base alla loro piena autonomia, dell'intero rischio delle perdite, il carattere organico del rapporto fra consorzio, anche se persona giuridica, e cooperative. (nella specie il consorzio cooperative di produzione e lavoro alere flammam, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, contestava alla consorziata cooperativa m.d. o. Minniti il diritto di vedersi corrisposto il saldo, gia appreso dal consorzio, del corrispettivo dei lavori di costruzione di case per lavoratori, presi in appalto dal consorzio nei confronti dell' istituto case popolari, e sosteneva che la cooperativa poteva soddisfare il suo diritto in Sede concorsuale. La Corte di merito ha ritenuto invece che la cooperativa aveva diritto alla enucleazione della somma dalla massa attiva del consorzio, qualificando come rapporto organico il rapporto fra cooperative e consorzio e la Corte regolatrice ha ritenuto esatta tale decisione, affermando i principi di cui innanzi. (Cfr.387-51).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Legge 26/06/1909 num. 422 art. 1, Legge 26/06/1909 num. 422 art. 4, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 13 lett. B CORTE COST., Legge 26/06/1909 num. 422 art. 5, Regio Decr. 12/02/1911 num. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)