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Sez. 1, Sentenza n. 6678 del 03/08/1987 (Rv. 454897 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - NOMI E SEGNI DISTINTIVI IDONEI A CREARE CONFUSIONE - INSERIMENTO DA PARTE DI DUE SOCIETÀ DI CAPITALI, NELLA PROPRIA DENOMINAZIONE, DELLO STESSO COGNOME IDONEO A CREARE CONFUSIONE PER L'OGGETTO ED IL LUOGO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ - OBBLIGO DI APPORTARE INTEGRAZIONI O MODIFICAZIONI EX ART. 2564 COD. CIV. - SUSSISTENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ AUTRICE, PER SECONDA, DELL'INSERIMENTO PREDETTO - LEGITTIMITÀ DI QUEST'ULTIMO CONCERNENTE IL COGNOME DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE CONFERENTE LA PROPRIA IMPRESA NELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454897-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - NOMI E SEGNI DISTINTIVI IDONEI A CREARE CONFUSIONE - INSERIMENTO DA PARTE DI DUE SOCIETÀ DI CAPITALI, NELLA PROPRIA DENOMINAZIONE, DELLO STESSO COGNOME IDONEO A CREARE CONFUSIONE PER L'OGGETTO ED IL LUOGO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ - OBBLIGO DI APPORTARE INTEGRAZIONI O MODIFICAZIONI EX ART. 2564 COD. CIV. - SUSSISTENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ AUTRICE, PER SECONDA, DELL'INSERIMENTO PREDETTO - LEGITTIMITÀ DI QUEST'ULTIMO CONCERNENTE IL COGNOME DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE CONFERENTE LA PROPRIA IMPRESA NELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*

Qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'Obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 cod. civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata, né nel fatto che il suddetto uso sia stato praticato per cinque anni ed in buona fede, senza contestazione, non essendo analogicamente applicabile, in tema di confondibilità fra ditte, l'art. 48 del R.d. 21 giugno n. 929 sui marchi d'impresa (trattandosi di norma speciale circa la convalida, per effetto dell'indicato uso quinquennale, del brevetto viziato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2564, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)