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Sez. L, Sentenza n. 4382 del 28/06/1988 (Rv. 459363 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PORTATA - RICHIAMO DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE CONSIDERAZIONI DI DIRITTO UTILIZZATI DAL PRIMO GIUDICE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459363-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PORTATA - RICHIAMO DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE CONSIDERAZIONI DI DIRITTO UTILIZZATI DAL PRIMO GIUDICE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Per assolvere l'Obbligo della motivazione il giudice di appello deve dimostrare di aver esaminato le censure proposte dalla parte, e di averle ritenute infondate per ragioni specificatamente indicate, in base alle quali egli, e non il giudice a quo, ritiene infondato l'assunto dell'appellante. L'estensione di detto Obbligo è correlata in concreto ai motivi d'impugnazione, giacché, se questi si esauriscono in una mera apodittica enunciazione in contrasto con tutte le risultanze della causa oppure consistono in argomentazioni tutte già confutate dal giudice di primo grado, può essere sufficiente anche il richiamo degli elementi di fatto e delle considerazioni di diritto utilizzati dal primo giudice, mentre, al di fuori di tali ipotesi estreme, il giudice dell'appello non può esimersi da un vaglio critico, sia pure succinto a norma dell'art. 132 cod. proc. civ., delle censure che investono la sentenza impugnata. (Conf 4151/86, mass n 446937).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)