Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 28/03/1977 (Rv. 384864 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO AL CROCEVIA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO AL CROCEVIA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In caso di collisione tra due veicoli che impegnano un crocevia, la responsabilita per i danni ben puo essere attribuita al conducente che aveva il diritto di precedenza, qualora si accerti che questi sia stato tanto imprudente, nell'avvicinarsi al crocevia, da impedire all'altro conducente di evitare lo scontro. (V 4212/74, mass n 372883).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)