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Sez. 3, Sentenza n. 1195 del 28/03/1977 (Rv. 384864 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO AL CROCEVIA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384864-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - SCONTRO AL CROCEVIA - RESPONSABILITA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE CON DIRITTO DI PRECEDENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

In caso di collisione tra due veicoli che impegnano un crocevia, la responsabilita per i danni ben puo essere attribuita al conducente che aveva il diritto di precedenza, qualora si accerti che questi sia stato tanto imprudente, nell'avvicinarsi al crocevia, da impedire all'altro conducente di evitare lo scontro. (V 4212/74, mass n 372883).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)