Sez. 2, Sentenza n. 613 del 11/02/1977 (Rv. 384169 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO PER MEZZO DI TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL COMPRATORE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONE - CARATTERE DI ESCLUSIVITA DELLA CLAUSOLA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO PER MEZZO DI TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL COMPRATORE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO AI FINI DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - CONDIZIONE - CARATTERE DI ESCLUSIVITA DELLA CLAUSOLA.*
La clausola di pagamento del prezzo di una compravendita per mezzo di tratte vale ad indicare quale luogo di pagamento il domicilio del compratore, dove, a norma dell'art 44 della legge cambiaria, le tratte devono essere presentate; tuttavia, affinche lo spostamento del luogo di pagamento nel domicilio del debitore operi anche nei riguardi della Competenza per territorio occorre che la particolare modalita di pagamento sia stata prevista con carattere di esclusivita. Invero, il coordinamento delle norme del codice di procedura civile, in tema di Competenza per territorio, col citato art 44 legge civile non fornisce di per se elementi che possano far fondatamente ritenere che il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento delle tratte sia il solo rilevante agli effetti della Determinazione della Competenza territoriale. (V 1869/75, mass n 375539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)