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Sez. 3, Sentenza n. 2139 del 25/02/2000 (Rv. 534404 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno da ritardo nell'adempimento della obbligazione - Assenza di prova sul danno effettivo - Valutazione equitativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534404-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore chieda la liquidazione del maggior danno da ritardo nell'adempimento, senza fornire la prova del danno effettivo, il giudice ha comunque il potere di procedere ad una valutazione equitativa dello stesso, ove lo ritenga sicuramente maggiore degli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)