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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 406 del 1990

Decisione
decisa il 1990-07-12, depositata il 1990-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:406
Massime
8

Massime (8)

Massima n. 16281

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Obbligo di verbalizzazione delle decisioni collegiali (nella specie: commissione tributaria di i grado)
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. nn. 73/1989, 125/1989, 156/1989, 158/1989, 159/1989, 161/1989, 340/1989 e 420/1989.

Norme impugnate

  • art. 16 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16283

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Decisioni collegiali (nella specie: commissione tributaria di i grado)
  • Dissenso di un componente su una questione pregiudiziale
  • Responsabilità per le successive conseguenti decisioni
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Non appare irrazionale né lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilità civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).

Norme impugnate

  • art. 1 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 16 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16293

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Asserito ingiustificato egual trattamento tra il relatore e gli altri membri del collegio (nella specie: commissione tributaria di i grado)
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 156/1989.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16316

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria (nella specie: componenti la commissione tributaria di i grado)
  • Rivalsa
  • Misura massima rapportata allo stipendio netto del magistrato di tribunale al minor stipendio o reddito percepito
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 155/89.

Norme impugnate

  • art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16317

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria (nella specie: componenti la commissione tributaria di i grado)
  • Rivalsa
  • Misura massima rapportata allo stipendio netto del magistrato di tribunale al minor stipendio o reddito percepito
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La norma relativa alla misura della rivalsa non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e l'imparzialità del giudice e quindi non viola l'art. 101 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117).

Norme impugnate

  • art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16318

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie
  • Cittadini estranei alla magistratura concorrenti a tale funzione (nella specie: componenti la commissione tributaria di i grado)
  • Errore di diritto
  • Responsabilità per colpa grave
  • Esclusione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1989 e O. n. 420/1989.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16319

  • Contenzioso tributario
  • Commissioni tributarie
  • Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria
  • Responsabilità civile
  • Lamentato trattamento differenziato rispetto ai giudici conciliatori
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 155/1989.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Massima n. 16320

  • Responsabilità civile
  • Esercizio di funzioni giudiziarie
  • Omessa previsione di responsabilità ove il danneggiato sia lo stato, parte in giudizio
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nell'ipotesi che il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost.). - Nello stesso senso O. n. 5/1990.

Norme impugnate

  • art. 2 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 8 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 7 legge 13 aprile 1988, n. 117
  • art. 1 legge 13 aprile 1988, n. 117

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.S. Eternedile Commerciale di Nessi G. e C. ed altri contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.A. S.E.C.I. e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Bologna, con due ordinanze in data 6 maggio 1988 (R.O. nn. 311 e 312 del 1990) ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, perché la verbalizzazione delle decisioni degli organi giudiziari collegiali contrasterebbe con gli artt. 3 e 101 Cost., sotto il profilo che la mancanza di segretezza conseguente alla verbalizzazione violerebbe l'indipendenza del giudice; b) degli artt. 1, 7, 8 e 16 di detta legge, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole e lesivo dell'indipendenza del giudice, nel caso di dissenso su una questione pregiudiziale, ritenuta infondata a maggioranza, rendere il componente dissenziente del collegio responsabile della decisione delle questioni che riteneva precluse, sulle quali il suo voto sia stato determinante; c) degli artt. 1, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., perché non differenziano la posizione del relatore da quella degli altri componenti del collegio quanto al regime della responsabilità; d) dell'art. 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole, contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice aver rapportato, per "gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie", come fa detto art. 8, la misura massima della rivalsa allo stipendio del magistrato di tribunale o al minore stipendio o reddito effettivamente percepito; e) dell'art. 7 di detta legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole avere escluso, come ha fatto detto art. 7, per i membri delle Commissioni tributarie "estranei" alla magistratura, la responsabilità per colpa grave in caso di errore di diritto ed averla prevista, invece, per i membri che siano magistrati in servizio; f) dello stesso art. 7, per aver fatto ai membri delle Commissioni tributarie un trattamento differente, in tema di responsabilità, da quello stabilito per i giudici conciliatori; g) degli artt. 1, 2, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 97 e 101 Cost., sotto il profilo che la disciplina ivi dettata violerebbe i principi di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità e indipendenza del giudice, omettendo di prevedere una responsabilità del giudice ove il danneggiato sia lo Stato che sia parte di un giudizio;
punto 2
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 73, 125, 156, 158, 159, 161, 340 e 420 del 1989; che la questione sub b) è manifestamente infondata, non apparendo irrazionale e lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di una sua responsabilità in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente; che la questione sub c) è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 156 del 1989; che la questione sub d) è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1989 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che la norma è espressione di discrezionalità legislativa esercitata razionalmente; che la norma non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e l'imparzialità del giudice e quindi non viola l'art. 101 della Costituzione; che la questione sub e) è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 420 del 1989; che la questione sub f) è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1989; che la questione sub g) è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 5 del 1990 in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione, tenuto conto che, ove il comportamento del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta, non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale; che, per tutte le ragioni suaccennate, non si riscontrano elementi che possano fondare l'asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze