Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 1163 Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
2. Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 1164 Inosservanza di norme sui beni pubblici
1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Capo II. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi
Art. 1165 Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
1. E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Art. 1166 Getto di materiali e interrimento dei fondali
1. Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Art. 1167 Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
1. E' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:
1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorita' competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell'articolo 77;
2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Art. 1168 Pesca abusiva
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre localita' di sosta o di transito delle navi e' punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
Art. 1169 Uso d'armi e accensioni di fuochi
1. Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Art. 1170 Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota
1. Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 1171 Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
1. E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647;51
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorita' competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita', esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
Art. 1172
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
Art. 1173 Inosservanza di tariffe
1. Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorita' competente e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 1174 Inosservanza di norme di polizia
1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.47
2. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.47
Art. 1175 Pene accessorie
1. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Capo III. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo
Art. 1176 Inosservanza del divieto di mediazione
1. Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro o altra utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 1177 Aggravanti
1. La pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire mille a cinquemila:
1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di piu' persone;
2) se il colpevole e' dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attivita', anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;
3) se il fatto si verifica in localita' dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;
4) se il colpevole e' fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.
Art. 1178 Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio
1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
2. Alla stessa pena soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.
Art. 1179 Assunzione irregolare di minori
1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.
Art. 1180 Assunzione abusiva di stranieri
1. L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.
2. La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.
Art. 1181 Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva
1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Capo IV. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprieta' della nave o dell'aeromobile
Art. 1182 Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave
1. E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;
5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.
Art. 1183 Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
1. Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorita' marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
2. Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.