Sez. 1, Sentenza n. 28483 del 22/12/2005 (Rv. 588068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Ammissibilità - Giudizio di appello - Revoca della dichiarazione di contumacia del convenuto pronunciata dal tribunale - Decreto di ammissibilità dell'azione - Omesso annullamento - Pendenza del relativo ricorso per cassazione - Richiesta di sospensione necessaria "ex" art. 295 cod.proc.civ. - Prosecuzione del giudizio di appello - Rigetto implicito della istanza - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale di cui all'art. 274 cod. civ., il rigetto della istanza di sospensione necessaria, "ex" art. 295 cod.proc.civ., del giudizio di appello in pendenza della decisione della Corte di cassazione sul ricorso avverso la ordinanza della stessa corte d'appello che, nel revocare la dichiarazione di contumacia pronunziata nei confronti del convenuto dal tribunale, non abbia conseguentemente annullato il decreto di ammissibilità dell'azione, asseritamente emesso dal tribunale in violazione del principio del contraddittorio, è desumibile, senza necessità di motivazione, dal fatto stesso della prosecuzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)