Sez. 5 - , Sentenza n. 45829 del 16/07/2018 Ud. (dep. 10/10/2018) Rv. 274179 - 03
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Manipolazione del mercato – Valutazione della proporzionalità del cumulo sanzionatorio - Annullamento senza rinvio – Possibilità alla luce della nuova formulazione dell’art. 620, lett. l), cod.proc.pen. – Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
In tema di manipolazione del mercato, la Cassazione, ai sensi del novellato art.620, lett.l), cod.proc.pen., può valutare direttamente e senza disporre annullamento con rinvio la proporzionalità del cumulo sanzionatorio derivante dall'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa definitiva, a condizione che non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto. (La Corte ha applicato il principio facendo riferimento agli artt. 49, 50 e 52 CDFUE e 4 Prot. n. 7 CEDU, nella lettura offerta dalle Corti europee).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 quaterdecies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)