Sez. 3, Sentenza n. 6798 del 18/06/1993 (Rv. 482810 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Restituzione della cosa locata | Risarcimento del danno per ritardata restituzione - Cosa in stato diverso dall'originario per innovazione o per mancata riparazione - Legittimo rifiuto del locatore di riceverla - Effetti - Diritto del locatore al corrispettivo ed al risarcimento del maggior danno.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Restituzione della cosa locata
Nell'ipotesi di legittimo rifiuto da parte del locatore dell'offerta di restituzione della cosa locata per non conformità dello stato di essa a quello esistente all'inizio della locazione dipendente da trasformazioni od innovazioni apportate dal conduttore o dalla mancata esecuzione contrattualmente assunta dal conduttore medesimo, delle riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, il locatore ha diritto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., al corrispettivo convenuto per la locazione e al maggior danno fino al momento in cui gli venga restituita la cosa locata nello stato suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)