Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 24/01/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131934 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - BOLLETTA DOGANALE - NATURA DI ATTO PUBBLICO - OBBLIGO DEL PRIVATO DI ATTESTARE FATTI VERI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - BOLLETTA DOGANALE - NATURA DI ATTO PUBBLICO - OBBLIGO DEL PRIVATO DI ATTESTARE FATTI VERI.*
La bolletta doganale ha natura di atto pubblico, per la qualita dei soggetti che la formano, per la sua struttura, il contenuto e la sua causa tipica. Si tratta di fattispecie documentale a formazione progressiva, in relazione alla quale il privato ha l'Obbligo giuridico di attestare veridicamente i fatti dichiarati, che vengono enunciati nel provvedimento. (fattispecie relativa a reato di falsita ideologica commessa da privato in atto pubblico).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 25/09/1940 num. 1424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)