Sez. 3, Ordinanza n. 31459 del 02/12/2025 (Rv. 677187-01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Locazione - Obbligo di stipulare una fideiussione annuale a garanzia del pagamento del canone - Nullità per indeterminatezza dell’oggetto - Esclusione - Fondamento. LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - In genere.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La clausola di un contratto di locazione che ne subordini l'efficacia alla prestazione, da parte del conduttore, di una fideiussione annuale a garanzia del regolare pagamento del canone predeterminato e fino al rilascio dell'immobile, non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché ogni singola garanzia prevista, da stipularsi di anno in anno, ha durata e oggetto determinati.
Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)