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Sez. 5, Sentenza n. 8974 del 20/06/2002 (Rv. 555193 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Errore di fatto - Riferibilità ad atti o documenti non prodotti - Esclusione - Conseguenze - Produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti comprovanti detto errore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555193-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Poiché l'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, e non è quindi configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti, è inammissibile la produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti al fine di dimostrarne la sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)