Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 29 del 1980
Massime (1)
Massima n. 16274
- Tribunale per i minorenni
- Riabilitazione speciale
- Limite del venticinquesimo anno di età per ottenere il beneficio
- Assunta disparità di trattamento
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. 95/1979.
Norme impugnate
- art. 24, comma 4, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
- art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802
- art. 24, comma 2, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 - nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia di riabilitazione speciale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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