Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Testo in vigore al
Art. 56 Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato
1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
Art. 57 Passaggi di ruolo
1. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
2. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
3. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.
Art. 58 Trasferimenti a domanda
1. Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
2. Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sara' previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
Art. 59 Assegnazioni provvisorie di sede
1. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.7
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali.
3. Il personale non docente puo' essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.
Art. 60 Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra
1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sara' previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita' e, subordinatamente, nella sede.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' al personale delle istituzioni educative statali.
3. Un criterio analogo sara' altresi' applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.
Art. 61 Disciplina della responsabilita' patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente
1. La responsabilita' patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
2. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilita' civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Art. 62 Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze
1. Il servizio militare e valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
2. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedera' la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.
Art. 63 Maggiorazione di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita
1. Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita' o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e' riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianita' pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino, alla entrata in vigore della presente legge.
2. Il predetto beneficio e' riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.
Art. 64 Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
1. L'articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' cosi' modificato:
"Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali".
Art. 65 Idonei di precedenti concorsi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184, sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati al personale interno e banditi in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Il personale di cui al precedente comma conseguira' la nomina in prova secondo l'ordine di graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono disponibili i posti nella relativa dotazione organica.
Capo II. Norme relative al personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Art. 66 Inquadramento nelle qualifiche funzionali
1. In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sara' data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle universita', il suddetto personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
2) nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;
3) nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;
4) nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
5) nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;
6) nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243; il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.
2. Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianita' prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.
3. Il personale docente di materia gia' compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sara' collocato direttamente nell'ottava qualifica.
4. Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge.
5. Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo.
6. Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe.
7. Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 10 giugno 1979 e' aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.
Art. 67 Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalita
1. Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore.
2. Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati piu' rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie.
3. Le commissioni si rinnovano ogni due anni.
4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non piu' di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non piu' di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.
5. Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo.
6. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
7. Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione artistica.
Art. 68 Cumulo di impieghi
1. Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.
2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' regolato dagli articoli che seguono.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti.
Art. 69 Contratti di collaborazione
1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 138 mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvedera' ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1986, N. 689.
Art. 70 Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio
1. Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.714192226
2. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
3. I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualita' di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
4. Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 600 anno di eta'.
5. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
6. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed e' pari all'entita' del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita' contrattuale il compenso e' rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
7. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Titolo III. Personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria
Capo I. Personale docente.
Art. 71 Progressione economica
1. La progressione economica dei docenti di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72, quarto comma.
2. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
Art. 72 Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo
1. Ai professori universitari di ruolo e' attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianita' nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.
2. La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai sensi delle norme vigenti, e' integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
3. Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e' attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.
4. Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.
5. Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianita' di incarico e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.
6. Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.
7. Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
8. Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.
9. Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.
Art. 73 Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori
1. L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari e' collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
2. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianita' richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli e' ridotta di un anno.
Art. 74 Determinazioni dei nuovi stipendi
1. I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
2. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, e' conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.
3. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 e' mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.
4. Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.
5. Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Art. 75 Decorrenze
1. Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonche' per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;
b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.
Art. 76 Ambiente di lavoro e tutela della salute
1. Al personale di cui al presente capo e' attribuita l'indennita' di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
2. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Universita'.