Sez. 2, Sentenza n. 914 del 15/02/1986 (Rv. 444439 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE EX ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE EX ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Le Disposizioni degli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di Esercizio dell'Azione redibitoria vanno interpretate con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 cod. civ. in materia di risoluzione del contratto; pertanto, l'Esercizio dell'Azione redibitoria è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)