Sez. 2, Sentenza n. 9019 del 26/08/1993 (Rv. 483565 - 01)
Prescrizione civile - Opponibilità - Da parte dei creditori ed interessati | Onere di tipizzazione secondo una delle varie ipotesi legali - Portata - Genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata - Esame soltanto della normale prescrizione estintiva - Necessità.
Prescrizione civile - Opponibilità - Da parte dei creditori ed interessati
Il carattere dispositivo della prescrizione (art. 2938 cod. civ.) comporta per la parte, che propone la relativa eccezione, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie - indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione delle norme di legge - per rendere comprensibile e individuabile l'eccezione secondo l'uno o l'altro dei tipi legali; ove venga sollevata genericamente l'eccezione di prescrizione, il giudice deve poi limitarsi a prendere in considerazione soltanto la normale prescrizione estintiva e non può, senza un'esplicita precisazione al riguardo della parte, prendere in esame le prescrizioni presuntive eventualmente verificatesi, sussistendo tra i due tipi di prescrizione un'incompatibilità logica, che non consente la loro contemporanea proposizione nello stesso giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)