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Sez. 3, Sentenza n. 1459 del 15/09/1970 (Rv. 347295 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONTROVERSIA RIGUARDANTE CONGIUNTAMENTE DIRITTI CONDOMINIALI E DIRITTI DI UN SINGOLO CONDOMINO - OBBLIGO DI CONVENIRE IN GIUDIZIO TANTO L'AMMINISTRATORE QUANTO IL CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347295-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - CONTROVERSIA RIGUARDANTE CONGIUNTAMENTE DIRITTI CONDOMINIALI E DIRITTI DI UN SINGOLO CONDOMINO - OBBLIGO DI CONVENIRE IN GIUDIZIO TANTO L'AMMINISTRATORE QUANTO IL CONDOMINO.*

La rappresentanza processuale dell'amministratore e illimitata per quanto attiene alle domande giudiziali proposte contro il condominio, solo se si tratti di domande concernenti le parti comuni dell'edificio. Pertanto se l'oggetto della lite riguarda congiuntamente diritti condominiali e diritti di un singolo condomino, l'amministratore deve essere convenuto in giudizio insieme col condomino interessato, ove si tratti di Azione costitutiva che miri al mutamento di uno stato o rapporto giuridico nei confronti di entrambi i predetti soggetti. (V 2629'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)