diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007 (Rv. 594922 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Interpretazione di un contratto devoluta all'arbitro - Norme di ermeneutica - Obbligo di osservanza da parte dell'arbitro - Sindacato del giudice dell'impugnazione e della Corte di cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594922-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

Devolutasi all'arbitro l'interpretazione di un contratto, il compito di fare corretta applicazione dei canoni ermeneutici per accertare il significato del contratto stesso e la volontà delle parti che l'hanno stipulato è demandato all'arbitro, mentre al giudice dell'impugnazione del lodo compete valutare, nella fase rescindente, se questo contenga al riguardo una motivazione adeguata e corretta e alla Corte di cassazione, cui possono essere denunciati vizi della sentenza di detto giudice e non vizi del lodo, spetta soltanto di verificare se tale sentenza sia a sua volta adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo concernenti la presunta violazione delle regole di interpretazione e non già di sindacare l'eventuale soluzione di questioni di merito risolte dal giudice della impugnazione ai fini della predetta indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)