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Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico

Testo in vigore al

Regolamento per il servizio farmaceutico

Titolo I. Autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia.

Capo I. Svolgimento del concorso.

Art. 1

1. Il conferimento sia delle farmacie di nuova istituzione, sia di quelle gia' esistenti, ha luogo in base a pubblico concorso, al quale possono partecipare i laureati o diplomati in farmacia e i laureati in chimica e farmacia regolarmente iscritti nell'albo professionale.

Art. 2

1. Il concorso e' indetto dal Prefetto della provincia, in cui ha o dovra' aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito.

2. Il bando deve indicare:

  1. a) il Comune e la localita' ove la farmacia ha o dovra' avere la propria sede, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;

  2. b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

  3. c) l'ammontare della indennita' di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, se trattisi di farmacia rurale;

  4. d) l'ammontare dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;

  5. e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110, 112 del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti;

  6. f) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

  7. g) il termine non minore di 60 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 3

1. Il bando di concorso e' pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso nell'albo pretorio della Prefettura e in quello del Comune ove ha o dovra' avere sede l'esercizio.

2. Il bando e' pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e contemporaneamente trasmesso in copia al Sindacato provinciale e al Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

Art. 4

1. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto, che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti;

  1. a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto 21 anni di eta';

  2. b) certificato di cittadinanza italiana;

2. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

  1. c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podesta' del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;

  2. d) certificato generale penale;

  3. e) certificato medico comprovante che il concorrente e' esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.

3. E' in facolta' del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute;

  1. f) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia e, qualora la laurea od il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

  2. g) certificato d'iscrizione all'albo professionale;

  3. h) certificato attestante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista. E' dispensato dal presentare tale certificato il concorrente che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra;

  4. i) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, in caso di istituzione ex novo, e, nel caso di farmacia gia' esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennita' di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valida fideiussione;

  5. i) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;

  6. m) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.

4. Inoltre, il candidato potra' presentare tutti i documenti e titoli che riterra' utile ai fini del concorso. I candidati a piu' concorsi contemporaneamente indetti nella stessa provincia debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, allegando ad una sola i documenti e titoli; i candidati invece a concorsi indetti in diverse provincie debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una i documenti originali e alle altre copie integrali debitamente autenticate.

5. La domanda ed i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h), i), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 5

1. Nel mese di gennaio di ciascun anno il Prefetto nomina i componenti della Commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.

2. Tanto il farmacista effettivo quanto quello supplente, chiamati a far parte della Commissione, debbono essere esercenti.

3. Tanto il farmacista quanto il chimico farmacista sono scelti su terne proposte dal Sindacato dei farmacisti competente per territorio.

4. Non possono far parte della stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado.

Art. 6

1. La Commissione e' convocata dal presidente presso la Prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

2. Per la validita' dell'adunanza e' necessario l'intervento di tutti i componenti la Commissione.

3. Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilita' di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice prefetto ed il medico provinciale sono suppliti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente da un consigliere di Prefettura o da un medico provinciale aggiunto designati dal Prefetto.

4. Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinita' sino al 4° grado con uno dei concorrenti.

5. Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di eta'; in ultimo vota il presidente.

6. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario.

Art. 7

1. Per ogni giorno di adunanza e' assegnata la medaglia di presenza di L. 25 per i componenti della Commissione giudicatrice, salvo per il vice prefetto e per il medico provinciale.

2. Ai detti funzionari ed al segretario possono essere corrisposti premi di operosita' e di rendimento ai sensi del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

3. Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' diaria nella misura di L. 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre Pubbliche amministrazioni, nel qual caso e' dovuta l'indennita' diaria inerente al loro grado in conformita' delle norme in vigore.

4. Le medaglie e le indennita' predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

5. Tali spese, eccetto il caso di cui all'art. 17, sono a carico del Ministero dell'interno.

Art. 8

1. La Commissione giudicatrice esclude dal concorso i candidati le cui domande siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal bando ovvero non corredate da tutti i documenti di rito; ed esclude, inoltre, i concorrenti che non risultino in possesso dei mezzi sufficienti ai fini di cui alla lettera i) dell'art. 4.

Art. 9

1. I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti.

2. Le categorie sono le seguenti:

  1. 1° titoli di studio;

  2. 2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima, servizio di direttore presso farmacie aperte al pubblico, o presso case produttrici di medicinali, o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunita' o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie su indicate, ecc.);

  3. 3° attivita' scientifica, (titolarieta' di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistentato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

3. Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

4. In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

5. A parita' di punti sono osservate la preferenze stabilite nel decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10

1. Di tutte le deliberazioni prese dalla Commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 11

1. Il Prefetto approva, con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinunzia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sara' aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennita' d'avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie o di avere concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto.

2. In caso di dimostrata impossibilita' di eseguire il versamento agli aventi diritto, il Prefetto puo' autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti comma nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma.

4. Di cio' il Prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica, altresi', il termine, non minore di un mese, ne' maggiore di due dalla scadenza dei 30 giorni su indicati, entro il quale avra' luogo l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico citato.

5. I termini indicati nel presente articolo sono perentori.

Art. 12

1. In caso di rinuncia esplicita od implicita da parte del vincitore, il Prefetto ne da' comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e cosi' di seguito, salvo il disposto dell'articolo 19 del presente regolamento.