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Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 27/08/2014 (Rv. 632098 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Esonero contrattuale della copertura assicurativa - Opponibilità ai terzi - Esclusione - Fattispecie in tema di danni fatti valere "iure proprio" dai congiunti dell'assicurato, vittima del sinistro.
Stato
decisa il 2014-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632098-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli che prevede l'inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. (Nella specie la S.C. ha ritenuto terzi danneggiati i congiunti del proprietario dell'auto - deceduto all'esito di sinistro stradale cagionato da conducente che si trovava in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza - che era anche terzo trasportato, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a., avendo gli stessi fatto valere danni subiti "iure proprio", quali il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e quello da perdita dell'assegno di mantenimento)

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)