Sez. L, Sentenza n. 6392 del 28/05/1992 (Rv. 477409 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni | Violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di correttezza e buona fede - Domanda di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per mancata promozione - Domande incluse e domande non incluse - Individuazione - Presupposti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni
La domanda con cui il lavoratore, deducendo la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare criteri di correttezza e buona fede nell'espletamento di procedure concorsuali di promozione, chieda il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per effetto della mancata promozione, si deve intendere come richiesta del ristoro del pregiudizio associato alla perdita di una probabilità di promozione equivalente ad una ragionevole certezza, e comprende quindi la domanda di risarcimento per la perdita di una probabilità inferiore; ha invece natura diversa - e non può quindi ritenersi incluso nell'oggetto della suddetta domanda - il danno connesso alla riduzione della probabilità di promozione in concorsi successivi dovuta alla promozione, nel concorso contestato, di candidati con elevati punteggi fissi in proporzione inferiore a quella che si sarebbe registrata con la corretta distribuzione dei punteggi discrezionali, essendo tale pregiudizio risentito non solo dai concorrenti non promossi ma anche dai dipendenti che non hanno partecipato al concorso non avendo ancora maturato i requisiti richiesti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)