Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Testo vigente
Art. 15
1. Qualora; prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'Istituto autonomo per le case popolari sospende la consegna e riferisce i fatti accertati alla commissione di cui all'art. 6.
2. Questa - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Istituto autonomo per le case popolari e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
3. In conformita' a tale parere, il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, pronuncia, in conformita' al parere espresso, l'eventuale annullamento dell'assegnazione.
4. Il provvedimento del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari ha carattere definitivo.
Art. 16
1. Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.
2. A tal fine - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni iscritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui all'art. 6.
3. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
4. Il parere della commissione e' obbligatorio e vincolante.
5. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
6. Al decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari si applica il dodicesimo comma dello art. 11.
Art. 17
1. Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).
2. Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
3. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari puo' concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
5. Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.
Art. 18
1. Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non puo' essere superiore a trenta giorni.
Art. 19
1. Il canone di locazione degli alloggi e' costituito:
a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate;
b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;
c) da una quota per la manutenzione, determinata entro il mese di dicembre di ciascuna anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo per le case popolari, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi economici e popolari;
d) da una quota per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonche' per consumi di acqua e energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'asporto dei rifiuti solidi. Questa quota e' fissata dall'Istituto autonomo per le case popolari in relazione, ai servizi prestati ed al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti. L'Istituto autonomo per le case popolari procede annualmente ai relativi conguagli secondo piani di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione per i singoli servizi prestati.
2. Il canone e' ragguagliato, per le quote di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.
3. Il canone comprensivo delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e' determinato tenendo conto anche delle situazioni territoriali, nonche' della capacita' economica media e delle condizioni abitative del nucleo familiare degli assegnatari nelle diverse aree comprensoriali, secondo le indicazioni fornite dalle Regioni.
Art. 20
1. Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'assegnatario abbia un reddito che non superi la pensione minima dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per la generalita' dei lavoratori, sara' determinato nella misura, comprensive delle quote accessorie, dell'1% del costo di costruzione vano.
Art. 21
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione e approvato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi costruiti successivamente al 4 novembre 1963, secondo i criteri fissati dall'art. 19, tenendo conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche e dell'ubicazione degli alloggi stessi.
2. Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari, se del caso ricalcolate nella misura ridotta a seguito dell'applicazione dell'art. 19, saranno definite mediante la corresponsione rateizzata degli arretrati per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore ai dieci anni qualora si tratti di alloggi assegnati in locazione.
3. Qualora si tratti di alloggi assegnati a riscatto, l'importo degli arretrati dovuti sara' sommato al residuo prezzo di riscatto.
Art. 22
1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono ogni tre anni, con le modalita' stabilite dall'articolo precedente, alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Ai fini della prima revisione periodica, il triennio decorre dalla data del primo decreto emanato a norma dell'art. 19, lettera a).
Art. 23
1. L'assegnazione in proprieta' degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall'art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'art. 11.
2. Il prezzo di cessione degli alloggi e' determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risulta dagli atti di contabilita' finale e di collaudo, approvati dagli organi competenti, con l'aggiunta del valore dell'area o del corrispettivo, della concessione del diritto di superficie determinati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli oneri di gestione e di preammortamento, dedotto il ricavato netto effettivo delle annualita' del contributo statale, ed e' pagato in unica soluzione o in rate mensili posticipate, per la durata di 25 anni. Sono fatte salve eventuali condizioni piu' vantaggiose previste da precedenti leggi per gli assegnatari che abbiano presentato domanda di riscatto entro il 22 ottobre 1971.
3. Nel caso di pagamento rateale, il tasso di interesse da corrispondere all'assegnatario sara' pari a quello del mutuo contratto dall'Istituto autonomo per le case popolari per la costruzione del fabbricato.
4. Il trasferimento della proprieta' ha luogo all'atto della stipulazione del contratto.
5. A garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Istituto autonomo per le case popolari iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
6. L'alloggio acquistato non puo' essere trasferito per atto tra vivi per la durata di quindici anni dalla data del contratto.
7. Gli assegnatari hanno facolta' di locare l'alloggio acquistato in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.
8. All'assegnazione in proprieta' si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, e degli articoli 15 e 16.
Art. 24
1. Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da' parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.
2. L'autorizzazione e' concessa qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
3. L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nel primo comma, lettera d), dell'art. 19 e puo' estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.
4. Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli istituti autonomi per le case popolari.
5. Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare allo Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentisi ai servizi autogestiti ed il 30% della quota di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 19. Quest'ultima detrazione, verra' riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.
Art. 25
1. Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 6, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dall'art. 2.
2. La regolarizzazione del rapporto locatizio e' subordinata al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati.
Art. 26
1. Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi da disporsi a norma del presente decreto sono esenti dalla imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 2.000, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
GONELLA - MALAGODI -
COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 40. - CARUSO