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Sez. 5 - , Sentenza n. 14689 del 21/02/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279151 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Società - Sequestro a fini di confisca antimafia delle quote e dell’azienda - Soggetto attivo del reato - Amministratore della società - Nomina di un amministratore giudiziario - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279151-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41 com. 6, Cod. Civ. art. 2385, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)