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Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 02/09/1978 (Rv. 393616 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NATURA E FUNZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393616-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NATURA E FUNZIONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

L'atto di diffida ad adempiere ex art 1454 cod civ consente al contraente adempiente di conseguire lo stesso risultato della risoluzione di diritto, mediante la sua notificazione all'altro contraente. Tale atto unilaterale e recettizio ha la funzione di fissare immediatamente le reciproche posizioni contrattuali e non impone al giudice il potere-dovere di stabilire se, nell'ambito oggettivo della norma contenuta nell'art 1455 del cod civ, l'inadempimento del diffidato sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del diffidante, ma, unicamente, di esaminare se le prestazioni rimaste inadempiute siano imputabili - a titolo di colpa contrattuale - alla parte diffidata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)