Sez. 3, Sentenza n. 2943 del 21/06/1989 (Rv. 463141 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - PARTI NON COSTITUITE - MOMENTO DETERMINANTE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA - PARTI NON COSTITUITE - MOMENTO DETERMINANTE.*
Per le parti non costituite - alle quali non deve essere data comunicazione della sentenza a norma dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ. - non assumendo rilievo la mancata dichiarazione di contumacia, il termine previsto dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di Competenza decorre dalla data dell'avvenuta pubblicazione della sentenza (da quello dell'avvenuto deposito della ordinanza che abbia pronunciato sulla Competenza). (Conf 733/80, mass n 404181; (Conf 4963/79, mass n 401620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)