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Sez. 5, Sentenza n. 7052 del 13/11/2025 Ud. (dep. 20/02/2026) Rv. 289459-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Società per azioni - Finanziamenti effettuati dai soci in una fase di crisi economica della società - Assoggettamento alla regola della postergazione ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. - Sussistenza - Anticipato rimborso ai soci - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Bancarotta preferenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289459-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo di società, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dal socio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori.

Cod. Civ. art. 2467, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)