Sez. 3, Ordinanza n. 28988 del 11/11/2024 (Rv. 672996-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Configurabilità - Sussistenza di un incarico e consapevolezza del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, non è necessario che il datore di lavoro dia incarico al suo dipendente di ledere un interesse altrui, delineando la disposizione un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità del gestore di una sala bingo per la condotta di sviamento della clientela posta in essere da suoi dipendenti, mediante promessa di premi e vantaggi subordinati al cambiamento di sala giochi, pur in mancanza di un incarico in tal senso da parte del datore di lavoro).
Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)