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Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Testo in vigore al

Art. 23

1. L'assegno rinnovabile e' accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, ne' superiori a quattro.

2. Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

3. La somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto o soppresso.

4. La somma dei periodi di cui al comma precedente non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.

Art. 24

1. Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', l'assegno e' prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

2. Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo assegno, limitatamente pero' all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

3. Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sara' abbuonata.

Art. 25

1. Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

2. Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

3. La domanda non sara' ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

4. Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito.

Art. 26

1. Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.

2. Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermita' siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

  1. a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;

  2. b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

  3. c) durante lo stato di prigionia;
    ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

3. Negli altri casi si applica la tabella D.

Art. 27

1. La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidita', in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

  1. a) ufficiali generali;

  2. b) ufficiali superiori:

  3. c) ufficiali inferiori:

  4. d) sottufficiali e truppa.

2. Il grado e' quello che il militare rivestiva al momento in cui si verifico' l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

3. Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

4. Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'art. 10, la pensione, l'assegno o l'indennita' si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove pero' egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennita' e' concessa in base a tale grado.

Art. 28

1. Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, e' dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermita' elencate nell'allegata tabella E' un assegno per superinvalidita', nella misura indicata nella tabella stessa.

2. A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' concessa una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennita' e' liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

3. Gli assegni suddetti non sono riversibili.

Art. 29

1. Ai titolari di pensione di guerra di la categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita', ai sensi del precedente art. 28, e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.

2. Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidita', e' concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.2

3. Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.27

Art. 30

1. Agli invalidi per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.

Art. 32

1. Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo e' versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate.

Art. 33

1. Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta' minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, e' affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varra' del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attivita' rientranti nei fini del presente articolo.

Art. 34

1. Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessita' del ricovero e' presunta.

2. Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all'art. 32, e' corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.

Art. 35

1. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero.

2. Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.

Art. 36

1. Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

  1. a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;

  2. b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

Art. 37

1. Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge e' corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.

Art. 38

1. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.

Art. 39

1. Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'articolo 36, lettera b), e' ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

Art. 40

1. Quando il militare od il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

2. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

3. Le indennita' dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 12.

4. Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avra' decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 41

1. Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta', e risulti altresi' che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 144.000.

2. I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile.

3. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

4. L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.

5. Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.

6. Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari.1213

Art. 42

1. L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonche' a coloro che abbiano ottenuto una indennita' una volta tanto ai sensi dell'art. 22 secondo comma.

Art. 43

1. Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

2. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma dell'art. 41.

3. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'eta' di cui al comma precedente e nei casi di inabilita' indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.