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Sez. 1, Ordinanza n. 18116 del 02/07/2024 (Rv. 671662-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | Consulente tecnico del curatore - Compenso - Tariffe professionali - Valore della pratica - Individuazione.
Stato
decisa il 2024-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671662-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI

Il consulente di parte nominato dal curatore fallimentare nell'ambito di un processo civile svolge attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato avendo riguardo, in ragione della qualità dell'opera prestata, alle relative tariffe professionali e, nei limiti dell'importo domandato, al valore della pratica ivi previsto, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio.

Legge Falliment. art. 32, Cod. Civ. art. 2225, DPR 06/03/1997 num. 100 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)