Sez. 1, Sentenza n. 7768 del 07/06/2000 (Rv. 538946 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Per "lite pendente" - Derivante da costituzione di parte civile in procedimento penale - Giudice del contenzioso elettorale - Potere - Sindacato sulla legittimità ed ammissibilità della costituzione di parte civile - Sussistenza - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di contenzioso elettorale, nel caso in cui la situazione d'incompatibilità denunciata è costituita dalla pendenza di un procedimento civile originato dalla costituzione di parte civile in un procedimento penale a carico del soggetto della cui incompatibilità si discute, il giudice del contenzioso elettorale deve limitarsi a prendere atto dell'effettività di detta pendenza, che costituisce un elemento esterno al procedimento elettorale, e non può sindacare le decisioni adottate in sede penale sulla legittimità ed ammissibilità della costituzione di parte civile.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)