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Sez. L, Sentenza n. 4112 del 28/04/1987 (Rv. 452887 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - AGGRAVAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE - REVISIONE DELLA RENDITA - PERIODI EX ART. 137, SESTO COMMA, D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INDEROGABILITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA - IN SEDE GIUDIZIARIA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452887-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - AGGRAVAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE - REVISIONE DELLA RENDITA - PERIODI EX ART. 137, SESTO COMMA, D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INDEROGABILITÀ IN SEDE AMMINISTRATIVA - IN SEDE GIUDIZIARIA - ESTENSIONE.*

Nella valutazione degli aggravamenti intervenuti nello stato invalidante del lavoratore assicurato dopo la Costituzione della rendita per malattia professionale, il giudice che accerti tali aggravamenti deve comunque tener conto in ogni caso, ai fini della decorrenza della nuova misura della rendita stessa, dei periodi revisionali inderogabilmente stabiliti dall'art. 137, sesto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta e disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, atteso che tale prescrizione deve intendersi riferita non soltanto all'ipotesi in cui la revisione sia richiesta in Sede amministrativa, ma anche a quella in cui la stessa sia domandata in Sede giudiziaria. (V 6452/82, mass n 424082).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)