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Sez. L, Sentenza n. 1718 del 17/02/1988 (Rv. 457726 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ PER LA PRIMA VOLTA DOPO LE FASI DI MERITO SVOLTESI NEL VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457726-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - QUESTIONE RELATIVA - DEDUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ PER LA PRIMA VOLTA DOPO LE FASI DI MERITO SVOLTESI NEL VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di pensione d'Invalidità, la questione del possesso o meno, da parte dell'assicurato, del cosiddetto requisito reddituale introdotto, nell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638 e perciò operante dalla data di entrata in vigore della stessa (26 novembre 1983), non è deducibile in Sede di legittimità, ove la questione medesima non abbia formato oggetto di dibattito o di accertamento nelle fasi di merito svoltesi nel vigore della norma introduttiva del requisito suddetto. (V 7140/86, mass n 449219; (V 5031/86, mass n 447691; (V 5031/86, mass n 447692).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)