Sez. 3, Sentenza n. 4536 del 16/04/1993 (Rv. 481883 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di cosa certa e determinata | Risoluzione consensuale della vendita di cosa già pervenuta al compratore - Luogo di riconsegna al venditore - Determinazione - Consegna della cosa da parte del compratore al vettore o allo spedizioniere - Adempimento dell'obbligazione di riconsegna - Configurabilità.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di cosa certa e determinata
La disposizione dell'art. 1510 cod. civ., dettata in materia di compravendita costituisce un'applicazione concreta del principio normativo enunciato dell'art. 1182 comma secondo cod. civ.. Pertanto, risolta consensualmente una vendita quando la cosa è già pervenuta nelle mani del compratore, il luogo di riconsegna al venditore è quello in cui la cosa si trova nel momento della risoluzione consensuale, cioè il luogo del domicilio del compratore, il quale a norma del secondo comma del citato art. 1510, si libera - salvo patto o uso contrario - dalla propria obbligazione con la consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere, con una spedizione in condizioni di normalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)