Sez. 3, Sentenza n. 19561 del 19/12/2003 (Rv. 569112 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Clausola di regolazione del premio - Natura e contenuto - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento - Intento fraudolento ai fini dell'art. 2941, n. 8 cod. civ. - Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE
Qualora in un contratto di assicurazione venga inserita una clausola di cosiddetta regolazione del premio, in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore, la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, con la conseguenza che l'inadempimento di tale obbligazione accessoria comporta solo la violazione del patto e non esprime di per sè alcun intento fraudolento dell'assicurato, rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione di cui all'art. 2941, comma 1, n. 8 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)