Disposizioni urgenti in materia tributaria
Testo in vigore al
Art. 2
1. L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, gia' modificato dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre".
Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.
Art. 3
1. Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.
Art. 4
1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1980 la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.
Art. 5
1. Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;".
2. La disposizione che precede ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
Art. 5-bis
1. Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dai seguenti:
"I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni".
Art. 6
1. La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:
1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;3
2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;3
3) emessi da societa' le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.3
2. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonche' a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.
Art. 6-bis
1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.
2. La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1980.
Art. 6-ter
1. Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
Art. 6-quater
1. Le societa' cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto.
Art. 7
1. I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, e l'ammontare dell'imposta versata, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.
2. La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'I.N.P.S. dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
3. Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo.
Art. 8
1. Sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del due per cento:
1) le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici;
2) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;
3) le cessioni e le importazioni degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
4) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3);
5) le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) ed al successivo numero 6);
6) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, nonche' le cessioni di fabbricati o porzioni di essi poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi.
2. Sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dell'otto per cento le cessioni e le importazioni delle seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69
Le norme previste dai commi terzo, quarto e quinto si applicano anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione.
Art. 8-bis
1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto il seguente numero: "8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico."
Art. 9
1. Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento.
2. Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento.
Art. 9-bis
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1), parte terza, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La disposizione ha effetto dal 1 ottobre 1980.
Art. 10
1. I numeri 25) e 26 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.
2. Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafilm, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/ A. III.b - 3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del diciotto per cento.
3. Il secondo comma, lettera a), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24), della allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione;".
4. Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento.
Art. 11
1. Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.
Art. 12
1. Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento.
2. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima della entrata in vigore del presente decreto. La stessa disposizione si applica alle operazioni per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto n. 633, ancorche' alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
3. Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
4. Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.
Art. 12-bis
1. Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1 ottobre al 31 dicembre 1980 con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n. 6) della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 34.638 a L. 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 3.463,80 a L. 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
3. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentati da L. 35.126 a L. 36.402 per quintale.
Art. 14
1. L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da L. 107,13 a L. 112,43 al metro cubo.
Art. 15
1. Gli aumenti di aliquote stabiliti con il precedente art. 13 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantita' superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.
2. All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.
3. E' ammessa la compensazione della predetta differenza d'imposta con lo eventuale credito d'imposta spettante allo stesso soggetto sulle giacenze alle ore 24 del 30 settembre 1980.
4. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' della denuncia e della liquidazione della imposta versata. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione di imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
5. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano, l'interesse di mora, a norma dell'art. 16 del decreto-legge 23 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.