Sez. 1, Sentenza n. 479 del 18/01/1991 (Rv. 470555 - 01)
Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Rettifica delle dichiarazioni. | Differenza delle merci giacenti rispetto a quelle contabilizzate - Scritture utilizzabili.
Tributi erariali indiretti - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Rettifica delle dichiarazioni.
Al fine della rettifica della "dichiarazione IVA" per differenze delle merci giacenti rispetto a quelle contabilizzate, la mancanza di un inventario "fisico" di dette merci giacenti, necessario per rendere operante la presunzione di cessione delle merci non rinvenute, di cui all'art. 53 primo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non osta, alla stregua dell'art. 54 secondo comma del citato decreto, coordinato con le altre previsioni del precedente art. 53, a che l'ufficio possa avvalersi di altre scritture, diverse da quelle obbligatorie vidimate e bollate (nella specie, prospetti di "differenze inventariali" redatti dal contribuente e rinvenuti dalla polizia tributaria), dalle quali siano desumibili omissioni, falsità od inesattezze della denuncia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)