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Sez. 1, Sentenza n. 11439 del 19/11/1993 (Rv. 484400 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalle legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere | Azione di arricchimento senza causa - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484400-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalle legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere

Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto si matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)