Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine
Testo in vigore al
Titolo I. Principi generali. istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 3
1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
2. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Titolo II. Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in italia
Art. 5
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Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Titolo III. Procedure per l'accesso all'occupazione
Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 11
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Art. 12
IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO