Sez. 6 - , Sentenza n. 19923 del 07/02/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 275682 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO | Omessa denuncia - Elementi costitutivi – Sussistenza della condizione di procedibilità relativa al reato oggetto della condotta omissiva – Valutazione al momento della conoscenza del reato - Necessità - Successiva procedibilità a querela - Irrilevanza.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilità d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilità a querela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 362, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 10 com. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)