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Sez. 3, Ordinanza n. 16576 del 13/06/2024 (Rv. 671300-01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Posizione del terzo pignorato - Rapporto con il creditore procedente - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione falsa o reticente - Responsabilità aquiliana - Sussistenza - Responsabilità contrattuale nei confronti del creditore del terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671300-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore.

Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)