Sez. 5 - , Ordinanza n. 4642 del 14/02/2023 (Rv. 666826 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE | Processo tributario - Produzione di documenti in primo grado - Disciplina - Artt. 22, 23, comma 2, e 24, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Attività riservata esclusivamente alle parti costituite in giudizio - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE
Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento – la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto – prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione).
Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)