Sez. L, Sentenza n. 23674 del 21/12/2004 (Rv. 579620 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Lavoratori esposti al rischio ambientale di contrarre silicosi e asbestosi - Diritto al pagamento di un premio supplementare - Criterio di calcolo del premio - Sull'intero salario - Esclusione - Sulla parte di salario correlata alle ore di effettiva esposizione al rischio - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Ai fini del calcolo del premio supplementare di cui all'art. 153 t.u. n. 1124 del 1965 in favore dei lavoratori esposti allo specifico rischio ambientale della silicosi e dell'asbestosi, anche se si è accertato che la lavorazione svolta dal ricorrente avviene in ambiente morbigeno, il calcolo del premio supplementare deve essere correlato alle giornate lavorative in cui vi è stata reale esposizione al rischio, anche se parziale, e non deve tener conto di tutte le somme comunque erogate agli stessi in conseguenza del rapporto di lavoro; vanno pertanto escluse dalla base di calcolo gli emolumenti relativi ai periodi di ferie, congedo e malattia.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)