Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 22/02/1979 (Rv. 397342 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ABILITATO AL PATROCINIO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ABILITATO AL PATROCINIO IN ALTRO DISTRETTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
L'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio e valido, anche se sottoscritto, tanto nell'originale quanto nella copia notificata, da un procuratore abilitato al patrocinio in un altro distretto, qualora la copia di tale atto richiami esplicitamente la procura alle liti conferita nell'originale anche ad altro professionista legalmente esercente dinanzi al giudice adito, da entrambi sottoscritta, e quest'ultimo, indicato anche come domiciliatario, si sia costituito in giudizio, esplicando la relativa attivita difensiva, poiche in tal caso l'atto deve considerarsi proveniente dal procuratore abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito. (Conf 1790/78, mass n 391192).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)